DIRETTIVA n. 22 del 6 febbraio 2001
OGGETTO: Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo
sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000
Visto l'Accordo per la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione
permanente degli adulti, sancito dalla Conferenza unificata
Stato-regioni-città e autonomie locali il 2 marzo 2000, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2000;
Visto il Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, articoli 138 e
139;
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento
all'art. 6;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il Regolamento per l'autonomia scolastica, e, in
particolare, gli articoli 3, 7, 8 e 9;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n. 347, relativo al regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero della pubblica istruzione;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
scuola 26 maggio 1999, articoli 24, 25, 27 e 39 e il relativo Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo 31 agosto 1999, articoli 7 e 37;
Vista l'Ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n 455;
Visto l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per
l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e
dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della
formazione professionale sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 18
febbraio 2000 ;
Ritenuto necessario avviare, nell'anno 2000/2001, il processo di
riorganizzazione e potenziamento dell'Educazione degli adulti nel sistema
di istruzione, in attuazione del citato Accordo del 2 marzo 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella
seduta del 1° febbraio 2001;
emana
la seguente Direttiva
Art. 1
Oggetto
-
Il
sistema di istruzione concorre con il sistema della formazione
professionale e dell'educazione non formale alla riorganizzazione e al
potenziamento dell'educazione permanente degli adulti, al fine di
accompagnare lo sviluppo della persona garantendo il diritto
all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e favorendo il pieno
esercizio del diritto di cittadinanza.
-
La
presente direttiva contiene le linee guida per la definizione degli
interventi finalizzati all'educazione permanente degli adulti relativi
al sistema di istruzione, da attuare sulla base della programmazione
regionale, come previsto nell'Accordo sancito dalla Conferenza
unificata il 2 marzo 2000, di seguito denominato "Accordo".
-
Le
presenti linee guida hanno validità triennale dalla data della loro
pubblicazione.
Art.
2
Obiettivi prioritari
-
Gli
obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione di cui
all'articolo 1, comma 2, sono i seguenti:
- la
progressiva revisione dei corsi di alfabetizzazione culturale
(istruzione elementare), di scuola media (150 ore) e di istruzione
secondaria superiore per gli adulti, in relazione al processo di
riordino dei cicli d'istruzione di cui alla legge 10 febbraio
2000, n° 30;
- l'alfabetizzazione
funzionale della popolazione adulta che consideri i differenziati
bisogni di istruzione delle persone e di promozione culturale nei
contesti locali;
- lo
sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e formazione;
- il
rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli
locali, provinciali e regionali;
- la
progressiva riorganizzazione dei Centri territoriali già previsti
dall'ordinanza ministeriale n° 455/97 nel contesto del sistema
formativo integrato;
- lo
sviluppo della collaborazione tra i Centri territoriali e gli Enti
locali attraverso la realizzazione di progetti pilota con lo scopo
di rafforzare il complessivo sistema dell'educazione degli adulti;
- la
personalizzazione dei percorsi, il riconoscimento dei crediti e la
progressiva realizzazione del sistema integrato di certificazione;
- lo
sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza
in collegamento con i servizi offerti dal sistema integrato di
istruzione, formazione e lavoro;
- la
formazione e l'aggiornamento degli operatori;
- l'adozione
di misure di accompagnamento per facilitare il conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo
Art.
3
Tipologia degli interventi
-
L'educazione
degli adulti, nel sistema di istruzione, è caratterizzata dai
seguenti interventi progressivamente riorganizzati in relazione ai
traguardi formativi previsti dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9
(disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione) e
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 (obbligo di frequenza di
attività formative sino a 18 anni) realizzati dai Centri territoriali
permanenti (CTP) di cui all'art. 6 e dalle relative reti di
istituzioni scolastiche:
- i
corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale
(istruzione elementare);
- i
corsi di scuola media per adulti (150 ore);
- i
corsi per gli adulti negli istituti d'istruzione secondaria di II
grado;
- i
percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti;
- i
percorsi integrati di istruzione e formazione, ferme restando le
rispettive competenze;
- i
progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi, nel
rispetto delle competenze di ciascun sistema.
-
Le
finalità di cui all'art.2 possono essere perseguite dai Centri
Territoriali anche attraverso la realizzazione di interventi
individuali di informazione e orientamento e di interventi culturali
per l'inserimento delle persone nel contesto sociale, in aggiunta alle
attività di cui al comma 1.
-
Gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 mirano prioritariamente
all'integrazione dei percorsi di istruzione e formazione e sono
strutturati in modo da promuovere la personalizzazione degli
insegnamenti e degli apprendimenti degli adulti attraverso
l'organizzazione modulare dei percorsi ed il riconoscimento delle
conoscenze e delle competenze comunque acquisite, con l'attestazione e
la certificazione dei relativi esiti, anche, in termini di crediti,
secondo criteri di trasparenza.
-
I
percorsi finalizzati all'alfabetizzazione funzionale degli adulti
previsti al comma 1, lettera d), sono organizzati secondo le linee
guida contenute nell'allegato
"A", che fa parte integrante della presente direttiva.
Le indicazioni in esso contenute possono essere modificate ed
integrate sulla base delle proposte formulate dal Comitato nazionale
di cui all'articolo 10.
Art.
4
Percorsi integrati di istruzione e formazione
-
I
percorsi integrati di istruzione e formazione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere e), sono finalizzati a sostenere lo sviluppo
dell'istruzione e della formazione sulla base delle indicazioni
contenute nella programmazione regionale dell'offerta formativa,
attraverso azioni concertate dai Centri territoriali con le agenzie di
formazione professionale accreditate. Essi sono prioritariamente
destinati alle fasce deboli della popolazione e del mercato del
lavoro.
-
Gli
interventi di cui al comma 1 sono finalizzati al conseguimento di:
- un
titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti
spendibili nella formazione professionale;
- una
qualifica professionale e la certificazione di crediti spendibili
nell'ordinamento scolastico, nel rispetto delle specifiche
competenze delle Regioni e degli Enti locali;
- la
certificazione di crediti spendibili per la prosecuzione degli
studi e per il conseguimento di una qualifica professionale.
-
I
Centri Territoriali permanenti e le relative reti di istituzioni
scolastiche realizzano i percorsi di cui al presente articolo
nell'ambito della programmazione locale dell'offerta formativa di cui
all'articolo 9.
Art.
5
Progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi
-
I
progetti pilota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono
finalizzati a promuovere il nuovo sistema integrato dell'educazione
permanente degli adulti così come delineato dall'Accordo, nel quadro
della programmazione locale dell'offerta formativa integrata di cui
all'articolo 9, con particolare riferimento alle fasce deboli della
popolazione e del mercato del lavoro. Essi hanno come obiettivo la
produzione di una modellistica di elevata qualità, con alto grado di
trasferibilità nel territorio nazionale con particolare riferimento
alla personalizzazione degli ingressi nei percorsi di istruzione e
formazione.
-
Le
risorse destinate ai progetti pilota di cui al presente articolo,
tratte dal bilancio del ministero della pubblica istruzione, sono
assegnate sulla base dei criteri generali proposti dal Comitato
nazionale di cui all'articolo 10 e sono utilizzate sulla base delle
intese assunte dai dirigenti degli uffici scolastici regionali con le
Regioni o con gli Enti locali da esse delegati.
Art.
6
Centri territoriali per l'educazione degli adulti
-
I
Centri territoriali sono i centri di servizio del sistema di
istruzione deputati all'attuazione dell'offerta formativa integrata
attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado a
norma del Decreto del Presidente della Repubblica 8.marzo 1999, n.
275, articoli 7 e 9. Essi svolgono le funzioni previste dal punto
8.2.3 lettera a) dell'Accordo.
-
La
dislocazione dei Centri territoriali è definita dalle Regioni,
d'intesa con gli Enti locali e con il dirigente dell'Ufficio
scolastico regionale, nel confronto con le Parti sociali, secondo gli
obiettivi della programmazione regionale dell'offerta formativa di cui
al decreto legislativo n.112/98, articolo 138 e sulla base delle
indicazioni contenute nel punto 7.4, lettera b) dell'Accordo. Con le
medesime procedure sono istituiti anche i nuovi Centri compatibilmente
con le risorse e le strutture disponibili.
-
Sulla
base delle determinazioni di cui comma 2, i provvedimenti relativi
alla riorganizzazione e all'istituzione di nuovi Centri sono adottati
del dirigente del competente Ufficio scolastico regionale.
Art.
7
Risorse professionali
-
Le
risorse professionali da impiegare per l'Educazione degli adulti, nel
sistema dell'istruzione, sono definite in attuazione di accordi
contrattuali, nonché di confronto con le Organizzazioni sindacali per
quanto attiene le dotazioni organiche - tenuto conto di quanto
indicato al punto 8.2.3 lettera a) dell'Accordo - al fine di
costituire in ogni centro un nucleo di base di docenti con competenze
organizzative, relazionali e metodologico - didattiche nel campo
dell'educazione degli adulti.
-
La
funzione docente per l'educazione degli adulti si esplica secondo le
indicazioni dell'articolo 39, lettera e) del CCNL 26.5.1999, con
particolare riferimento alla organizzazione flessibile dell'orario su
base annua. Per le attività aggiuntive e le collaborazioni plurime si
fa riferimento agli articoli 25 e 27 del CCNL 26.5.1999.
Art.
8
Formazione del personale
-
Gli
interventi previsti dalla presente direttiva sono sostenuti da
progetti di formazione del personale scolastico, nel rispetto dei
contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle risorse
allo scopo destinate nel bilancio del ministero della Pubblica
Istruzione, prioritariamente finalizzati alla formazione congiunta con
gli operatori degli altri sistemi formativi, anche attraverso
specifici accordi che il dirigente dell'ufficio scolastico regionale
stipula con gli altri soggetti istituzionali interessati, allo scopo
di favorire la formazione di competenze professionali con particolare
riferimento all'accoglienza, al contratto formativo e all'assistenza
tutoriale, alla didattica modulare, alla progettazione integrata, al
lavoro in rete, alle competenze in rapporto all'alfabetizzazione
funzionale.
-
Gli
Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) partecipano alla
promozione e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
-
Nel
caso di progetti integrati che prevedano anche il finanziamento
regionale, l'attività di formazione del personale coinvolto nei
progetti di educazione degli adulti sarà svolta dal soggetto
selezionato sulla base delle procedure individuate dalle Regioni o
dagli Enti locali da esse delegati.
Art.
9
Programmazione locale dell'offerta formativa integrata
-
Gli
interventi per l'educazione degli adulti, di cui agli articolo 3
lettere d), e), f), sono parte integrante della programmazione locale
dell'offerta formativa svolta in attuazione degli indirizzi e dei
criteri contenuti nella programmazione regionale di cui del decreto
legislativo 112/98, articolo 138, in relazione a quanto previsto al
punto 7.4 lettera c dell'Accordo.
-
Gli
interventi per l'educazione degli adulti di cui all'art. 3 lettere a),
b), c) per quanto stabiliti nell'ambito dei Piani dell'Offerta
Formativa di cui all'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, devono
essere comunque coerenti con la programmazione locale dell'offerta
formativa di cui al primo comma e devono essere ricondotti ad essa
facendone ugualmente parte integrante. A questo fine, nel procedimento
di approvazione dei Piani dell'Offerta Formativa, le istituzioni
scolastiche per la definizione di tali interventi attivano, secondo
quanto già espressamente previsto al quarto comma del citato art. 3
del D.P.R. 275/99, i necessari rapporti con le varie realtà del
territorio, ricercandoli e stabilendoli, per tale scopo, in seno ai
comitati locali di cui al citato punto 7.4 lettera c) dell'Accordo,
non appena questi sono costituiti.
-
Il
Comitato locale programma l'offerta formativa di cui al comma 1 con le
relative misure di accompagnamento e recepisce contestualmente il
programma degli interventi di cui al comma 2, entro il mese di marzo
di ciascun anno. Quanto sopra viene svolto, tenuto conto delle risorse
disponibili individuate sulla base delle intese raggiunte tra il
dirigente dell'ufficio scolastico regionale e la Regione o gli Enti
locali da essa delegati, nonché delle eventuali ulteriori risorse
disponibili nel territorio di competenza.
-
Il
Comitato locale propone ai Centri territoriali la realizzazione delle
attività comprese nella programmazione locale di cui al comma 3. Le
istituzioni scolastiche che afferiscono al centro territoriale sulla
base degli accordi di rete di cui all'articolo 6, comma 1 deliberano
in merito all'inserimento delle attività medesime nel piano
dell'offerta formativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n.275/99, articolo 3 .
Art.
10
Comitato Nazionale
-
In
attesa della compiuta attuazione del sistema integrato per
l'educazione degli adulti è istituito, presso il ministero della
Pubblica Istruzione, il Comitato nazionale così composto:
- 2
rappresentanti del ministero della Pubblica Istruzione
- 2
rappresentanti del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
- 1
rappresentante del ministero dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica
- 1
rappresentante del dipartimento degli Affari sociali
- 6
rappresentanti delle Regioni
- 4
rappresentanti dei Comuni
- 1
rappresentante delle Comunità montane
- 2
rappresentanti delle Province
- 8
rappresentanti delle parti sociali di cui 4 in rappresentanza dei
lavoratori e 4 in rappresentanza dei datori di lavoro.
-
Il
Comitato nazionale di cui al comma 1 svolge le funzioni previste al
punto 7.4 dell'Accordo, raccordandosi con il Comitato nazionale per
l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).
-
Nessun
compenso è previsto per la partecipazione ai lavori del Comitato, ad
eccezione dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio e di missione
sostenute dai suoi componenti
Art.
11
Disciplina transitoria
-
Sino
alla compiuta riorganizzazione dei corsi di cui all'articolo 3 comma 1
lettere a) e b), viene rispettivamente rilasciato il titolo di licenza
elementare o di licenza media, secondo i criteri e le modalità
previste dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455, art. 7,
comma 2.
-
In
attesa dell'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle
competenze professionali previsto dall'accordo sancito dalla
Conferenza Unificata il 18 febbraio 2000, le attestazioni relative ai
percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d),e),f) ed i crediti
spendibili sono certificati secondo il modello contenuto nell'allegato
"B" che fa parte integrante della presente direttiva.
IL
MINISTRO
Tullio De Mauro
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